Ci soffermiamo oggi sul nuovo aggiornamento (versione novembre 2023) ricordando, come riportato in copertina, che le versioni
ufficiali dei documenti contenuti sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana oppure su vari siti ( Ispettorato,
Ministero del Lavoro, Normativa …).
Il testo coordinato nella versione di
novembre 2023: le novità
Riprendiamo alcune delle
novità del documento “D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, nella
versione di novembre 2023 come
riportato nella sezione “Aggiornamenti”:
- Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’art. 260 come modificato dall’art.
120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Inserito il Decreto
Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle
procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie
imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
- Inserita la Circolalare INAL n.43 del
12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”.
Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
- Inserita la nota
della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del
06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo
all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui
all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il
conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Riscontro”;
- Inserita la nota
della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del
21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione
salariale per eventi meteo - temperature elevate”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n.
92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre
2023 - Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
(link esterno);
- Inserita la modifica (proroga per la
qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’art. 6 del Decreto
Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il
controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi
di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a),
punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto
del Ministero dell’interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n.
212 del 11/09/2023)
- Rivalutate, nella misura dell’15,9% e
calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto
della Legge n. 145/2018 (art.
1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del
20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo
dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La
rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle
violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota
INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica
alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n.
81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che
occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente
sanzione» (Circolare INL del 22 giugno
2018, prot. n. 314).
Nota INL: la rivalutazione delle sanzioni
in materia di salute e sicurezza
Ci soffermiamo brevemente
anche sulle indicazioni connesse alla rivalutazione
delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724.
Nella Nota si indica che il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto
Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 ha proceduto alla
“rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in
materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da
atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306,
comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008”.
Si segnala che la
rivalutazione applicata è della misura del 15,9% e tale incremento va calcolato
“sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del
10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2)”.
Nella Nota si evidenzia che
la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 “trova applicazione esclusivamente con
riferimento alle violazioni commesse” dal 6
ottobre 2023. E “va altresì osservato che l’incremento non si applica alle
‘somme aggiuntive’ previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a
lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini
della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le
quali non costituiscono ‘propriamente sanzione’”.
La Nota riporta poi ulteriori
dettagli e presenta un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più
ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo
ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n.
111/2023.