OBBLIGO ADEGUAMENTO STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE - SICUREZZA ANTINCENDIO


29.04.2019

Immagine OBBLIGO ADEGUAMENTO STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE - SICUREZZA ANTINCENDIO

Si ritiene indispensabile sottolineare,  portando a conoscenza di tutti i titolari di strutture ricettive alberghiere,  quanto è ritenuto d’obbligo in materia di sicurezza antincendio, secondo la vigente normativa.

Le strutture ricettive Alberghiere con capienza fino a < = 25 posti letto

  • NON devono presentare documenti ai Vigili del Fuoco, tuttavia, dovranno rispettare il titolo III del DM 9/4/94 sotto la responsabilità del titolare o gestore della struttura ricettiva (anche se a conduzione familiare ed in qualsiasi forma di gestione). E cioè, devono avere impianti realizzati a regola d’Arte, istruzioni di sicurezza esposte in maniera chiara, visibile all’interno della struttura e un numero adeguato di estintori.

Le strutture ricettive Alberghiere con capienza oltre > 25 posti letto

  • in possesso di CPI o DIA o SCIA antincendio in corso di validità, devono solamente richiedere il rinnovo prima della scadenza indicata nel documento stesso (5 anni), salvo modifiche significative da valutare;
  • NON in possesso di CPI o DIA o SCIA antincendio, esistenti al 26/04/1994 che non hanno completato la pratica di prevenzione incendi, ma, in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al D.M. 16 marzo 2012, dovranno presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 01 dicembre 2018 la SCIA antincendio parziale attestante il rispetto di almeno 4 dei seguenti requisiti minimi previsti dal titolo II parte II del DM9/4/94 e DM6/10/03. E cioè:
    •  
    • Resistenza al fuoco delle strutture
    • Reazione al fuoco dei materiali
    • Compartimentazione
    • Corridoi
    • Scale
    • Ascensori e Montacarichi
    • Impianti idrici antincendio
    • Vie d’uscita ad uso esclusivo e promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
    • Locali adibiti a deposito

E’ d’Obbligo però dover completare l’adeguamento complessivo entro il 30 giugno 2019.

Resta inteso che in entrambi i casi, sia in possesso, che non, di CPI o DIA o SCIA Antincendio, le strutture con capienza di oltre > 25 posti letto dovranno verificare di avere le istruzioni di sicurezza sempre aggiornate e predisporre un registro controlli.

TUTTE le strutture ricettive alberghiere, di qualsiasi capienza, DEVONO applicare quanto previsto per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008con particolare riferimento ad addetti antincendio, formazione del personale e piano di emergenza.

I Vigili del Fuoco invitano i titolari o gestori ad effettuare concrete  e periodiche prove di emergenza al fine di addestrare il proprio personale a trovarsi preparato nel caso di qualsiasi allerta.

Per qualsiasi chiarimento contattare il nostro Centro di Formazione, resp.le Sicurezza dott. Giovanni Benincà al 349 4733072 oppure ref. Formazione Erica Tartari allo 0438 555146.