26.07.2024
Vogliamo mettere in guardia le
aziende e soprattutto gli esercizi commerciali contro possibili tentativi di
truffa dopo aver ricevuto da alcune imprese associate la segnalazione di “visite
a tappeto” per i controlli agli impianti di messa a terra da parte di
soggetti che dichiarano di essere stati incaricati dal Ministero dello Sviluppo
Economico oppure di essere funzionari ministeriali, quando in realtà trattasi
di venditori di aziende private interessati a concludere un contratto di “verifica
della messa a terra” non esitando a paventare responsabilità
penali e sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro.
L’obbligo di legge esiste ma, prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto, esortiamo le aziende del territorio a verificarne la reale necessità contattando i nostri uffici.
A tale proposito è utile ricordare che il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 462/01 per il quale è fatto obbligo, per qualsiasi tipo di attività al cui interno vi sia almeno la presenza di un lavoratore, di verificare periodicamente (2 o 5 anni a seconda della tipologia dell’impianto elettrico) tutti gli impianti di messa a terra degli impianti elettrici.
Si faccia attenzione: è considerato “lavoratore” una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione ed tutti i soci di società di persone o capitali.
Le suddette verifiche periodiche possono essere eseguite solamente da Organismi aventi abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica e a lui solo è affidata la responsabilità legale della mancata effettuazione delle stesse.
L’inosservanza degli obblighi sanciti dal DPR 462/01 sono sanzionabili dagli Organismi di Vigilanza (ASL, ARPA) con un’ammenda amministrativa (da 1.000 a 4.800 euro) e una sanzione penale (da 2 a 4 mesi di reclusione).
PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE
La periodicità delle verifiche secondo il DPR 462 è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d’Incendio (attività rientranti nel DPR 151/2011), cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all’interno della attività (in generale tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco). Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico o simili (ad es. estetista, dentista, veterinario, pediatra…), i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione.
TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ HANNO PERIODICITÀ QUINQUENNALE.
Per approfondimenti consigliamo di rivolgersi al Centro di Formazione Ascom di Vittorio Veneto tel. 0438.555146