COSA È IL DUVRI, CHI E QUANDO DEVE REDIGERLO?


11.09.2024

Immagine  COSA È IL DUVRI, CHI E QUANDO DEVE REDIGERLO?

Il DUVRI (acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”), come definito dall’art 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, è un documento che va allegato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. Ricordiamo che per “contratto di appalto” si intente la relazione tra un committente (pubblico o privato) ed un’impresa terza che riceve l’incarico per specifiche attività.

Attraverso il DUVRI il datore di lavoro committente valuta i rischi interferenti e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.  In particolare, si parla di “interferenze lavorative” nel momento in cui più operatori afferenti ad aziende diverse, prestano la loro opera sullo stesso luogo di lavoro.

La responsabilità della redazione del DUVRI è del Datore di lavoro committente dell'appalto e non delle imprese affidatarie del contratto di appalto. Il datore di lavoro committente ha, dunque, il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

La redazione del DUVRI è necessaria ogni qualvolta un committente stipula un contratto con un appaltatore per eseguire un'attività, che può comportare la presenza di rischi interferenti tra le parti.

Questi sono alcuni esempi di rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI:

  • rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da appaltatori diversi
  • rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore
  • rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste dal committente

Mentre non è obbligatorio redigere il DUVRI nei seguenti casi (comma 3-bis dell'art. 26 del dlgs 81/2008):

  • servizi di natura intellettuale
  • mere forniture di materiali o attrezzature
lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno e di 2gg lavorativi, sempre che non comportino rischi da: rischio di incendio, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari. Per qualsiasi informazione o esigenza contattateci allo 0438.555146