L’AZIONE PENALE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO CON PROGNOSI MEDICA SUPERIORE A QUARANTA GIORNI


22.04.2025

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Un infortunio sul lavoro, che determini una prognosi superiore a quaranta giorni con incapacità - da parte del lavoratore - di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, comporta una automatica azione penale conseguentemente alle violazioni connesse alla sicurezza sul lavoro.

Avuta la notizia dell’infortunio ad esempio dal pronto soccorso o a seguito di querela per infortunio sul lavoro, la Polizia Giudiziaria è obbligata ad intervenire nel luogo ove è accaduto l’incidente per acquisire le prime sommarie informazioni e redigendo un verbale di sopralluogo denominato S.I.T. (Sommarie Informazioni Testimoniali).

In una prima fase verificherà l’anagrafica della ditta dell’infortunato e il relativo organigramma verificando tutti gli adempimenti di legge (DVR, nomina RSPP e MC, deleghe, nomine, formazione, informazione, …); poi procederà all’identificazione dell’infortunato (dati anagrafici, mansioni, esperienze, formazione,…).

Successivamente, ricostruirà le dinamiche, le circostanze e le modalità dell’infortunio, evidenziando eventuali articoli di legge e/o norme tecniche violate, individuando i possibili responsabili.

Il verbale dovrà essere obbligatoriamente inviato all’autorità giudiziaria (Pubblico Ministero), che nel corso delle indagini preliminari, con la collaborazione della Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, svolge attività di ricerca delle prove necessarie ai fini dell’eventuale esercizio dell’Azione penale.

Al termine delle indagini preliminari il PM scioglierà le riserve e in alternativa:

  • potrà esercitare l’azione penale rinviando a giudizio l’imputato. È in questo preciso momento che avviene l’iscrizione nel certificato dei carichi pendenti.
  • chiedere l’archiviazione, qualora ritenga che il fatto non sussista (in un cero qual modo smentendo quanto ritenuto accertato nelle prime fasi d’indagini).

Durante le indagini i difensori della persona offesa e di quelli dell’indagato possono interloquire con il Pubblico Ministero o con suoi sostituti, anche depositando memorie. Il difensore della persona offesa supporta le indagini del Pubblico Ministero svolgendo un ruolo quasi di affiancamento.

La fase di dibattimento è il momento in cui si forma la prova nel contraddittorio tra le parti (PM, Parte Civile e Imputato) di fronte ad un giudice terzo e imparziale: tribunale (monocratico o collegiale) o Corte d’assise. Accedono al dibattimento gli imputati che non abbiano chiesto un rito alternativo (patteggiamento) o non siano stati prosciolti in udienza preliminare.