MEMORANDUM - GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO


22.04.2019

Immagine MEMORANDUM - GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

TESTO UNICO PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - OBBLIGHI TECNICO-ORGANIZZATIVI

L’articolo 17 del D.lgs 81/08 (T.U.) stabilisce che il datore di lavoro deve eseguire e non può delegare:

  • la valutazione dei rischi; 
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
  • attivare la sorveglianza medica (nei casi previsti dalla legge);
  • designare i soggetti  incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, ed  emergenza, fornendo idonei mezzi, procedure e formazione ed informando di ciò i lavoratori;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo le eventuali necessità individuate in sede di valutazione dei rischi, vigilando sul corretto uso degli stessi;
  • eseguire la “messa a norma” di impianti (elettrico e termico in primis ai sensi del DM 37/08 verificando la messa a terra ogni 5/2 anni) conservando la relativa conformità scritta secondo le modalità previste dalle vigenti norme;
  • prevedere alla regolare manutenzione di ambienti, impianti ed attrezzature adottando una apposita procedura scritta;
  • consentire ai lavoratori di verificare mediante il RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) l’applicazione  delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • consegnare tempestivamente al RLS su richiesta di questi, copia del DVR, nonché consentire al medesimo di accedere ai dati ed alla documentazione sulla sicurezza;
  • adeguare i luoghi di lavoro a quanto previsto dal Titolo II ed all’allegato IV del T.U.;
  • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
  • comunicare all’INAIL i nominativi del RLS (quando eletto);

 

OBBLIGHI FORMATIVI

Il Datore di Lavoro deve adempiere agli obblighi generali di informazione, formazione e addestramento per dipendenti, dirigenti e preposti dando opportuna evidenza scritta di tale attività; deve inoltre provvedere alla seguente minima formazione obbligatoria:

CORSO R.S.P.P. (16/32/48 ore da rinnovare ogni 5 anni);

CORSO ANTINCENDIO (4/8 ore);

CORSO PRIMO SOCCORSO (12 ore iniziali; 4 ore di agg. ogni 3 anni);

CORSO PER DIPENDENTI (8/12/16 ore da rinnovare ogni 5 anni);

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla formazione di RLS e CARRELLISTI se queste figure sono presenti in azienda, nonché alla formazione per tutti gli altri casi eventuali particolari (saldatori, lavoratori in quota, ecc.).

 

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Il T.U. stabilisce come obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, al termine di processo di valutazione dei rischi, la redazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Egli deve inoltre:

  • elaborare in caso di contratti di appalto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze) e consegnare ai diversi RLS copia di tale documento;
  • elaborare il PIANO delle EMERGENZE ed il PIANO ANTINCENDIO da allegare al DVR o all’autocertificazione;
  • redigere il REGISTRO ANTINCENDIO da allegare al DVR (o all’ autocertificazione).

In particolare sul DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) specifichiamo che:

  • deve avere data certa;
  • contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi (compreso lo stress lavoro correlato, le differenze di genere e le lavoratrici in gravidanza) per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  • contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

Il DVR già elaborato eventualmente prima dell’entrata in vigore del T.U. deve essere rielaborato in ogni caso, anche se non sussistono le seguenti circostanze:

  • modifiche del processo produttivo;
  • modifiche dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza o in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
  • mutamento delle esigenze di prevenzione e di protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità;
  • mancanza/carenza di valutazione di una delle nuove tipologie di rischi previste (stress lavoro correlato, ecc);

Per le aziende con un numeri di operatori (titolari/soci e dipendenti) sotto le dieci unità, la facoltà di redigere l’Autocertificazione in luogo del DVR è scaduta il 31/05/2013; a partire da tale data è infatti obbligatorio il DVR.

Da notare infine che anche con il D.lgs 106/09 permane un pesante impianto sanzionatorio ed in particolare la mancata o carente valutazione dei rischi comporta per il datore di lavoro l’irrogazione di onerose sanzioni penali culminanti, nei casi più gravi con l’arresto.

Per ogni informazione contatta Formazione Ascom Vittorio Veneto, resp.le dott. Giovanni Benincà al 349 4733072 oppure Erika Tartari allo 0438 555146 Mail e.tartari@ascomvittoriov.it