In questi ultimi decenni è indubbiamente aumentato, in
maniera quasi costante, il numero dei lavoratori stranieri in
Italia, provenienti in gran parte da Paesi extra-Unione europea.
Il documento/focus tecnico Inail “Comunicazione in materia
di salute e sicurezza per i lavoratori stranieri “, pubblicato nel dicembre del
2024 ed elaborato dal CTSS dell’Inail, indica che stando al “XIV Rapporto
annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
tutt’oggi” i lavoratori stranieri “ammontano a più di 2,3 milioni”.
E i settori con la “più alta incidenza di occupati stranieri
sono i seguenti:
- servizi
personali e collettivi (es. sanità, pulizie, assistenza domiciliare);
- agricoltura;
- ristorazione
e turismo (HO.RE.CA.);
- costruzioni.
In considerazione del fatto che in molti i casi i lavoratori
stranieri sono impiegati in settori ad alto rischio, ad esempio
l’edilizia, l’agricoltura e la logistica, magari con condizioni di precarietà
contrattuale o di lavoro irregolare e in presenza di altre possibili condizioni
di vulnerabilità, è bene soffermarsi costantemente sulle tutele necessarie
all’incolumità della loro salute e sicurezza.
Il documento Inail citato in apertura, si
sofferma brevemente su alcuni riferimenti legislativi nella normativa
italiana.
- Art.
1 comma 1: “il decreto garantisce l’uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e
alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
- Art.
11 comma 6: “le amministrazioni pubbliche promuovono attività
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici,
finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti
di lavoro”.
- Art.
28 comma 1: “la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori comprende anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, le
differenze di genere, l’età, la provenienza da altri Paesi”.
- Art.
36 comma 4: “se l’informazione riguarda lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo”.
- Art.
37 comma 13: “se la formazione riguarda lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo”.