DL 159/2025: NOVITÀ SU PROTEZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO, DPI E SCALE VERTICALI


11.11.2025

Immagine DL 159/2025: NOVITÀ SU PROTEZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO, DPI E SCALE VERTICALI

DL 159/2025: NOVITÀ SU PROTEZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO, DPI E SCALE VERTICALI

Veniamo ad alcune modifiche in materia di sistemi di protezione delle cadute dall’alto.

Riprendiamo integralmente il nuovo articolo 115 del Testo Unico:


Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

  1. parapetti;
  2. reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:

  1. sistemi di trattenuta;
  2. sistemi di posizionamento sul lavoro;
  3. sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  4. sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4 e all’articolo 116.

 

ARTICOLO 113 - SCALE

 1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

 

2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.