Il Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti (spesso
abbreviato in “RT” o “RTGR”) è una figura prevista dalla normativa italiana in
materia di gestione dei rifiuti, incaricata di garantire che un’impresa svolga
tutte le attività legate a raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica dei
rifiuti in modo conforme alle leggi vigenti.
In pratica, il responsabile tecnico gestisce e coordina
l’organizzazione aziendale per la gestione dei rifiuti e vigila affinché siano
rispettati tutti gli obblighi normativi, ambientali e di sicurezza.
L’INCARICO PUÒ ESSERE SVOLTO DA:
- il
legale rappresentante o titolare dell’impresa,
- un
dipendente interno,
- oppure
un soggetto esterno (ad esempio un consulente qualificato).
La figura del responsabile tecnico è disciplinata dal
Decreto Ministeriale 120/2014, che istituisce l’Albo Nazionale Gestori
Ambientali e definisce gli obblighi per le imprese che vogliono iscriversi ad
esso.
Per ricoprire questo ruolo, il soggetto deve dimostrare
idonei requisiti tecnico-professionali: titolo di studio, esperienza nel
settore e competenze specifiche. L’idoneità viene verificata tramite un esame
iniziale e deve essere periodicamente rinnovata (solitamente ogni cinque anni).
In alcuni casi – ad esempio quando il legale rappresentante
svolge stabilmente la funzione da molto tempo – può essere previsto un esonero
dalle verifiche, sebbene con condizioni specifiche.
QUANDO È OBBLIGATORIO NOMINARE UN RESPONSABILE
TECNICO
La nomina del responsabile tecnico è obbligatoria per tutte
le imprese e gli enti che devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali e deve essere effettiva e documentata
In particolare, le categorie per le quali l’obbligo di RT si
applica includono (tra le altre):
- Raccolta
e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1)
- Raccolta
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4)
- Raccolta
e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5)
- Intermediazione
e commercio di rifiuti senza detenzione (categoria 8)
- Bonifica
di siti contaminati (categoria 9)
- Bonifica
di beni contenenti amianto (categoria 10)
Senza la designazione di un responsabile tecnico idoneo,
l’impresa non può ottenere — o mantenere — l’iscrizione all’albo, e di
conseguenza non può legittimamente operare nelle attività previste.
QUALI SONO I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO
Le principali responsabilità del responsabile tecnico
comprendono:
- Coordinare
l’attività degli addetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
- Definire
e attuare procedure operative, anche in caso di emergenze o incidenti, per
garantire la sicurezza e la conformità normativa.
- Verificare
che i mezzi, le attrezzature e i veicoli utilizzati per trasporto o
smaltimento siano idonei e conformi alle prescrizioni.
- Mantenere
aggiornata la documentazione obbligatoria (registri carico/scarico,
formulari, autorizzazioni, certificazioni, ecc.).
- Vigilare
sul rispetto delle normative ambientali e sanitarie, e garantire che
l’impresa operi sempre in regola.
In sostanza, il responsabile tecnico non è un mero “nome su
un documento”: la legge attribuisce a questa figura una vera e propria
«posizione di garanzia» — con responsabilità anche penali — per il corretto
svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti.
Ci sono poi compiti specifici per
trasporto/raccolta rifiuti per le categorie 1, 4, 5, 6
Se quindi l’impresa è iscritta nelle categorie che prevedono
raccolta/trasporto (urbani, speciali non pericolosi, speciali pericolosi,
trasporti transfrontalieri), il Responsabile Tecnico deve inoltre:
- Redigere
e sottoscrivere l’attestazione di idoneità tecnica dei mezzi di trasporto,
in relazione al tipo di rifiuti da trasportare.
- Verificare
la permanenza nel tempo delle caratteristiche di idoneità dei mezzi:
controllo che i mezzi mantengano le condizioni stabilite nell’attestazione
e che restino conformi alle prescrizioni di trasporto per le diverse
tipologie di rifiuti.
- Definire
e attuare procedure operative di trasporto, che comprendano:
- Controllo
che il codice EER del rifiuto da trasportare sia compreso tra quelli
autorizzati nell’iscrizione all’Albo.
- Verifica,
prima del carico da parte dei conducenti, che i rifiuti corrispondano
(anche solo mediante esame visivo) a quanto dichiarato dal
produttore/detentore.
- Corretta
esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo (se
previsti), in modo da garantire la sicurezza del carico e il rispetto
delle modalità richieste.
- Coordinare
gli autisti/conducenti: nel caso di difformità del carico,
dell’imballaggio, della documentazione o di problemi durante il trasporto
(ad es. incidenti, fuoriuscite, emergenze), definire e attuare le
opportune procedure di intervento.
- Assicurare
la documentazione corretta: che a bordo dei mezzi siano presenti tutti
i formulari/registri obbligatori (come il formulario di identificazione
dei rifiuti — FIR — e ogni altra documentazione richiesta per trasporto di
rifiuti, specie se pericolosi o transfrontalieri).
Infine, per la categoria 1 - gestione centri di
raccolta (oltre al trasporto) deve garantire che i centri di raccolta
siano allestiti e gestiti in conformità normativa e assicurare la formazione e
l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta.
Come diventare Responsabile Tecnico della Gestione dei
Rifiuti
I requisiti professionali sono individuati dall’allegato A
della Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nr 6 del 30 maggio 2017.
Titolo
di studio richiesto:
- Diploma
tecnico o laurea (in ingegneria, chimica, scienze ambientali o similari)
- In
alcuni casi, esperienza professionale specifica può sostituire il titolo
di studio.
- Esperienza
nel settore:
- Almeno
2-3 anni di esperienza documentata nella gestione, raccolta, trasporto o
smaltimento dei rifiuti.
- Competenze
tecniche:
- Conoscenza
delle normative ambientali e dei requisiti dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali
- Capacità
di gestire procedure operative e sicurezza sul lavoro
- Idoneità
professionale:
- Superamento
dell’esame di idoneità presso la Camera di Commercio o l’ente competente
Scadenze e rinnovi:
- Idoneità:
verificata tramite esame iniziale (validità iniziale)
- Rinnovo:
solitamente ogni 5 anni, previa verifica dell’aggiornamento professionale.
- Aggiornamento
continuo: corsi obbligatori su normativa ambientale e sicurezza
(verificare regolamento locale).