FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI: SETTORI INTERESSATI IMPRESE TURISTICO- RICETTIVE E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”.


08.01.2026

Immagine  FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI: SETTORI INTERESSATI IMPRESE TURISTICO- RICETTIVE E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”.

In seguito all’approvazione, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) è stato convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (giorno successivo alla pubblicazione).

La legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, in fase di conversione l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (richiamati dall’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).

Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia.