20.01.2026
Il DVR serve a “valutare la probabilità del verificarsi di un evento dannoso per i dipendenti, calcolare l’entità del danno che ne può derivare ed esortare concrete misure di prevenzione e protezione; deve essere redatto entro 90 giorni se si tratta di una nuova attività o immediatamente nel caso in cui un lavoratore entra in un’impresa già avviata”.
Inoltre il DVR deve contenere:
Si indica che la valutazione dei rischi “deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che risultino ragionevolmente prevedibili; esistono dei rischi ben noti per i quali si identificano prontamente misure di controllo, e quelli invece per i quali è necessario un esame più dettagliato. In relazione alle situazioni pericolose messe in evidenza dalla prima fase, si individuerà il numero dei lavoratori esposti ai fattori di rischio e si effettuerà una prima stima dell’entità delle esposizioni. Questa stima implica una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza. In alcuni casi è necessario procedere ad una stima più precisa delle esposizioni ai pericoli tramite misure di igiene industriale o a criteri di valutazione più specifici qualora si siano verificati infortuni o incidenti gravi”.
Bisogna considerare poi anche le “dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio che possono essere:
E stimando anche “la probabilità di accadimento (improbabile, poco probabile e probabile)”, si possono poi “individuare le misure di prevenzione e protezione come:
Si indica poi che il DVR, “deve essere però rivisto e modificato ogni qual volta avvengano significative modifiche per quanto riguarda il processo produttivo, l’organizzazione del lavoro, nuove mansioni, nuovi macchinari e scadenze periodiche di alcuni rischi specifici (stress lavoro correlato, rumore, vibrazioni)”. Inoltre la copia originale firmata da tutte le figure coinvolte “viene conservata in azienda; importante è che ci sia la data di redazione”.