A COSA SERVE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI


20.01.2026

Immagine  A COSA SERVE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il DVR serve a “valutare la probabilità del verificarsi di un evento dannoso per i dipendenti, calcolare l’entità del danno che ne può derivare ed esortare concrete misure di prevenzione e protezione; deve essere redatto entro 90 giorni se si tratta di una nuova attività o immediatamente nel caso in cui un lavoratore entra in un’impresa già avviata”.

Inoltre il DVR deve contenere:

  • “Anagrafica aziendale
  • Organigramma del SPP: anagrafica di RSPP, MC, RLS, Dirigenti e Preposti.
  • Descrizione del ciclo produttivo: elenco di macchinari, attrezzature, sostanze chimiche utilizzate ecc.
  • Schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti
  • Schede di sicurezza di sostanze/miscele pericolose
  • Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
  • Identificazione delle mansioni
  • Numero di addetti
  • Relazione sulla valutazione dei rischi: individua i pericoli presenti per ogni fase lavorativa, individua i dipendenti esposti a rischi specifici come rumore, vibrazioni e CEM ( campi elettro-magnetici ) ed infine stima l’esposizione e la gravità del danno.
  • Elenco dei DPI e DPC
  • Modalità di distribuzione e ricambio dei DPI
  • Procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza
  • Denunce INAIL sui casi di malattie professionali
  • Dati su infortuni”.

Si indica che la valutazione dei rischi “deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che risultino ragionevolmente prevedibili; esistono dei rischi ben noti per i quali si identificano prontamente misure di controllo, e quelli invece per i quali è necessario un esame più dettagliato. In relazione alle situazioni pericolose messe in evidenza dalla prima fase, si individuerà il numero dei lavoratori esposti ai fattori di rischio e si effettuerà una prima stima dell’entità delle esposizioni. Questa stima implica una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza. In alcuni casi è necessario procedere ad una stima più precisa delle esposizioni ai pericoli tramite misure di igiene industriale o a criteri di valutazione più specifici qualora si siano verificati infortuni o incidenti gravi”.

Bisogna considerare poi anche le “dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio che possono essere:

  • Lesioni lievi (facilmente reversibili)
  • Lesioni di modesta entità
  • Lesioni gravi
  • Infortunio mortale”.

E stimando anche “la probabilità di accadimento (improbabile, poco probabile e probabile)”, si possono poi “individuare le misure di prevenzione e protezione come:

  • Utilizzare agenti nocivi solo se strettamente necessario
  • Limitare il numero di lavoratori esposti al rischio
  • Combattere i rischi alla fonte
  • Migliorare il livello di protezione utilizzando DPI e DPC ove possibile
  • Integrare le misure di prevenzione e protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda”.

 Si indica poi che il DVR, “deve essere però rivisto e modificato ogni qual volta avvengano significative modifiche per quanto riguarda il processo produttivo, l’organizzazione del lavoro, nuove mansioni, nuovi macchinari e scadenze periodiche di alcuni rischi specifici (stress lavoro correlato, rumore, vibrazioni)”. Inoltre la copia originale firmata da tutte le figure coinvolte “viene conservata in azienda; importante è che ci sia la data di redazione”.