RENTRI: SCADENZE E OBBLIGHI PER IL FIR DIGITALE E LE CATEGORIE ESCLUSE


30.01.2026

Immagine RENTRI: SCADENZE E OBBLIGHI PER IL FIR DIGITALE E LE CATEGORIE ESCLUSE

Dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti diventa digitale per tutti gli operatori iscritti al RENTRI: diventa cruciale per tutte le imprese e gli operatori coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti comprendere pienamente cosa comporta il passaggio al Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale e come adeguarsi alle nuove regole operative.

COS’È IL FIR DIGITALE

Il FIR digitale, noto anche come FIR, è la versione elettronica del tradizionale formulario cartaceo utilizzato per accompagnare i rifiuti in tutte le fasi di gestione: dalla produzione, al trasporto, fino alla destinazione finale. Si tratta di un elemento chiave del sistema RENTRI — il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — che digitalizza completamente il monitoraggio dei rifiuti a livello nazionale, rendendolo più trasparente, efficace e conforme agli obblighi normativi.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:

  • gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
  • API, disponibili nell’area Servizi per l'interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.

REGOLE OPERATIVE E GESTIONE DEL FIR DIGITALE

Il documento PDF “FIR digitale: come prepararsi al 13 febbraio 2026” pubblicato sul portale RENTRi dettaglia le modalità di gestione e di emissione del FIR digitale dopo il 13 febbraio 2026, con particolare attenzione alle responsabilità di ciascuna parte della filiera:  

  • Emissione e compilazione: Il formulario può essere generato dal produttore o, su richiesta, dal trasportatore attraverso l’interfaccia RENTRI o sistemi interoperabili.  
  • Firma digitale: Il FIR deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti coinvolti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario) prima dell’avvio del trasporto.  
  • Trasmissione e restituzione: Dopo il completamento del trasporto e l’accettazione del rifiuto da parte del destinatario, la copia digitale completa del FIR deve essere restituita e trasmessa al sistema RENTRI secondo precise tempistiche operative.  
  • Stampa e accesso durante il trasporto: Anche se il FIR è digitale, è prevista la possibilità di esibire il formulario tramite dispositivo mobile o di accompagnare fisicamente il trasporto con una stampa non firmata del FIR digitale.  
  • Conservazione dei dati: I soggetti coinvolti devono conservare digitalmente i dati dei FIR in conformità alle norme vigenti per garantirne reperibilità, integrità e autenticità.  

Queste disposizioni tecniche sono essenziali per rispettare gli obblighi normativi e garantire la tracciabilità completa dei rifiuti nel nuovo contesto digitale.

Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.  

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).  

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.  

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.