30.01.2026
Dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti diventa digitale per tutti gli operatori iscritti al RENTRI: diventa cruciale per tutte le imprese e gli operatori coinvolti nella tracciabilità dei rifiuti comprendere pienamente cosa comporta il passaggio al Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale e come adeguarsi alle nuove regole operative.
COS’È IL FIR DIGITALE
Il FIR digitale, noto anche come FIR, è la versione elettronica del tradizionale formulario cartaceo utilizzato per accompagnare i rifiuti in tutte le fasi di gestione: dalla produzione, al trasporto, fino alla destinazione finale. Si tratta di un elemento chiave del sistema RENTRI — il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — che digitalizza completamente il monitoraggio dei rifiuti a livello nazionale, rendendolo più trasparente, efficace e conforme agli obblighi normativi.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:
REGOLE OPERATIVE E GESTIONE DEL FIR DIGITALE
Il documento PDF “FIR digitale: come prepararsi al 13 febbraio 2026” pubblicato sul portale RENTRi dettaglia le modalità di gestione e di emissione del FIR digitale dopo il 13 febbraio 2026, con particolare attenzione alle responsabilità di ciascuna parte della filiera:
Queste disposizioni tecniche sono essenziali per rispettare gli obblighi normativi e garantire la tracciabilità completa dei rifiuti nel nuovo contesto digitale.
Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono: