12.02.2026
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” dispone, al comma 392 dell’articolo 1, che ‘al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese’.
VENIAMO AI REQUISITI PER L’ACCESSO, DESCRITTI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO.
Si indica che possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento della presentazione della domanda di cui all’articolo 3 (articolo che fa riferimento alla presentazione della domanda di accesso al Fondo):
E per gli interventi di cui alla lettera b), in aggiunta ai requisiti individuati indicati sopra “è richiesto che le imprese datrici non siano:
IL FONDO PER SCREENING E DEFIBRILLATORI: LA DOMANDA E I CONTRIBUTI
L’articolo 3 indica poi che la domanda di finanziamento “deve essere presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell’Avviso pubblico di cui all’articolo 4”, esclusivamente “mediante la procedura informatizzata resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
E l’articolo 4 (Avvio del procedimento) specifica che “a decorrere dall’anno 2026, annualmente, con apposito Avviso pubblico, da adottarsi con decreto del Direttore della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento, i contenuti della stessa, la documentazione da produrre a corredo della domanda, l’eventuale modulistica da utilizzare nonché indicate le modalità di erogazione del rimborso in caso di ammissione al beneficio”.
Riguardo poi al contributo a carico del Fondo, l’articolo 6 segnala che l’accoglimento della domanda di accesso al Fondo (comma 1) “consentirà al soggetto richiedente di beneficiare, nel limite delle risorse stanziate sul Fondo per ciascuna annualità, di un contributo fino a euro 2.000,00 in ragione delle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e un contributo fino a euro 1.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)”. I contributi descritti sono cumulabili: l’importo massimo (comma 2) del contributo da erogare “resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore all’ammontare del contributo, invece, qualora la spesa finale documentata risultasse inferiore, si procederà al rimborso nel limite del solo importo documentato”.
Si segnala, infine, che le domande “verranno definite tendendo conto dell’ordine cronologico di presentazione, entro il limite e fino all’esaurimento delle risorse presenti annualmente sul Fondo”.