26.02.2026
Con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“:
VIGILANZA, APPALTO E SUBAPPALTO
Con l’introduzione della c.d. “Lista di conformità INL” l’attività ispettiva dovrà essere orientata prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato. Per la programmazione ispettiva ciascun Ispettorato potrà avvalersi delle notifiche preliminari che da ora devono indicare anche le imprese in subappalto e il loro codice fiscale/partita IVA, nonché delle banche dati degli appalti in agricoltura e nella logistica.
BADGE DI CANTIERE
La Circolare chiarisce che il Badge di Cantiere introdotto dall’art. 3 del D.L. 159/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs. 81/2008, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione e con la sua disponibilità in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
L’obbligo diventerà pienamente operativo con il decreto attuativo e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non imprese edili, nonché ulteriori settori ad alto rischio individuati con lo stesso decreto.
PATENTE A CREDITI
Sul tema patente a crediti le novità sono rilevanti su tre fronti:
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E DOMICILIO DIGITALE
Due rilevanti novità in materia di adempimenti telematici. Da un lato, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative al D.L. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il SIISL, secondo modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.
Dall’altro, viene rafforzato l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria che devono comunicare un proprio domicilio digitale distinto da quello dell’impresa, con obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2025 per le società già iscritte nel registro delle imprese.
DPI E INDUMENTI DI LAVORO
Il datore di lavoro è tenuto a garantire manutenzione e
igiene anche degli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica
di DPI, previa loro identificazione attraverso la valutazione dei rischi
nel DVR.
In sede ispettiva sarà verificata tale identificazione.
SCALE VERTICALI PERMANENTI E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
Per le scale verticali permanenti (fissate
a un supporto, altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi)
il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla
valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le
cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di
sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico. Per
le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove
disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.
L’art. 115 ridefinisce inoltre la gerarchia delle protezioni:
priorità assoluta ai sistemi collettivi (parapetti e reti), ricorso ai
dispositivi individuali solo in via subordinata, ora distinti in quattro
tipologie con priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e funi
rispetto all’arresto caduta.
FORMAZIONE SSL
Due novità rilevanti sul fronte della formazione:
Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il decreto interviene con tre novità sulla sorveglianza sanitaria:
LE ALTRE NOVITÀ
Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) si presume conforme ai requisiti ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 se adottato in conformità alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 (standard OHSAS 18001:2007 rimosso dal testo).
Sul fronte della prevenzione, tra le misure generali di tutela, è introdotta la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.
Per la Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), nuove cause ostative all’iscrizione: condanne penali o sanzioni amministrative (anche non definitive) per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi tre anni.