23.03.2026
Premessa
La Formazione scuola-lavoro è una modalità educativa che integra studio e lavoro per sviluppare competenze professionali e orientative.
È definita dall’art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 (attuazione della Legge 28/2003) “come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo … per assicurare ai giovani … l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”.
Successivamente, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 33‑43), nota come “Buona Scuola”, ha reso obbligatori tali percorsi per gli studenti del triennio superiore: 400 ore per istituti tecnici/professionali, 200 ore per i licei.
PERCHÉ LA SICUREZZA NELLA FORMAZIONE SCUOLA LAVORO RIGUARDA DIRETTAMENTE L’IMPRESA
Ospitare studenti nella Formazione scuola- lavoro comporta per l’azienda precise responsabilità giuridiche in materia di salute e sicurezza.
Dal punto di vista prevenzionistico, lo studente è equiparato a lavoratore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 limitatamente al periodo di permanenza in azienda, con conseguente applicazione degli obblighi previsti dal Testo unico.
Le recenti modifiche normative (D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 hanno rafforzato il ruolo del datore di lavoro ospitante, chiarendo che la sicurezza degli studenti non è un adempimento formale, ma parte integrante dell’organizzazione aziendale.
DVR E STUDENTI IN FORMAZIONE SCUOLA LAVORO: COSA DEVE FARE CONCRETAMENTE L’AZIENDA
Il datore di lavoro che ospita studenti in formazione scuola‑lavoro deve integrare il DVR includendo una sezione o un allegato specifico dedicato agli studenti, nel quale siano valutati:
Non è richiesto trasmettere il DVR completo alla scuola, ma l’azienda deve fornire informazioni documentate e verificabili, spesso tramite schede di valutazione del rischio allegate alla convenzione.
ATTENZIONE AI MINORI
In presenza di studenti minorenni, la valutazione dei rischi deve tenere conto anche:
FORMAZIONE: OBBLIGHI AZIENDALI E NOVITÀ DELL’ACCORDO STATO-REGIONI 2025
Formazione degli studenti prima dell’ingresso in azienda
La formazione in materia di sicurezza degli studenti si articola su due livelli distinti:
Il datore di lavoro deve verificare e documentare che la formazione generale sia stata svolta e completare, prima dell’avvio delle attività, la formazione specifica in funzione del livello di rischio dell’azienda.
COSA CAMBIA CON L’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025
Il nuovo Accordo, in vigore dal 24 maggio 2025, chiarisce in modo esplicito che studenti e stagisti rientrano tra i destinatari dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare:
La mancata formazione espone il datore di lavoro a responsabilità penali e civili in caso di infortunio.
DPI: FORNITURA, ADDESTRAMENTO E RESPONSABILITÀ
Quando la valutazione dei rischi lo richiede, il datore di lavoro deve:
• fornire gratuitamente i DPI idonei e conformi alle norme CE;
• garantire informazione e addestramento pratico sul corretto utilizzo;
• vigilare sull’uso effettivo dei DPI durante l’attività;
• documentare consegna, addestramento e istruzioni fornite.
Gli studenti non possono utilizzare macchine o attrezzature che richiedano abilitazioni specifiche non conseguibili (es. carrelli elevatori, gru, macchine complesse), anche se presenti in azienda.
IL TUTOR AZIENDALE: FIGURA CHIAVE PER LA SICUREZZA NELLA FORMAZIONE SCUOLA‑LAVORO
La nomina del tutor aziendale rappresenta uno degli adempimenti centrali per il datore di lavoro che ospita studenti in formazione scuola lavoro. Tale figura svolge un ruolo operativo di raccordo tra impresa e scuola e assume una funzione essenziale ai fini della vigilanza sul rispetto delle misure di salute e sicurezza.
Secondo le Linee guida percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ora denominati formazione scuola-lavoro) e la prassi applicativa consolidata, il tutor aziendale deve:
Il tutor aziendale può coincidere con il preposto, qualora presente, ma in tal caso deve essere formalmente formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
La sola designazione formale non è sufficiente: in caso di infortunio, la giurisprudenza tende a valorizzare il ruolo di vigilanza effettiva, che rimane in ultima istanza in capo al datore di lavoro.