INFORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE – DECORRENZA 7 APRILE 2026


23.04.2026

Immagine INFORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE – DECORRENZA 7 APRILE 2026

Si informano le aziende che, a partire dal 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in modalità agile (smart working), introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, che modifica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Obbligo di informativa

La normativa prevede che gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile siano assolti mediante la consegna al lavoratore di un’informativa scritta, da fornire con cadenza almeno annuale. L’informativa costituisce lo strumento principale per garantire la tutela del lavoratore in assenza di un controllo diretto sull’ambiente di lavoro e deve essere aggiornata in relazione alle condizioni operative.

Destinatari

L’informativa deve essere consegnata: • al lavoratore in modalità agile; • al RLS o, in sua assenza, al RLST. N.B. È necessario poter dimostrare l’avvenuta consegna.

L’informativa deve includere: • rischi generali connessi all’attività lavorativa; • rischi specifici del lavoro agile, con particolare riferimento all’uso di videoterminali.

In caso di mancata consegna dell’informativa è prevista una sanzione penale: • arresto da 2 a 4 mesi oppure • ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.

Si raccomanda di verificare tempestivamente che:

• l’informativa sia predisposta e aggiornata;

 • i contenuti siano coerenti con i rischi effettivi;

• la consegna a lavoratori e RLS/RLST sia tracciabile.