14.07.2026
Il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) rappresenta uno dei principali interventi normativi del Green Deal europeo in materia di economia circolare.
Il Regolamento è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e troverà applicazione per la generalità delle sue disposizioni, a decorrere dal 12 agosto 2026. A differenza della precedente Direttiva 94/62/CE, il PPWR è un regolamento europeo e pertanto sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento da parte delle legislazioni nazionali.
L'obiettivo della nuova disciplina è ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio, promuovere il riutilizzo, incrementare il riciclo dei materiali e armonizzare le regole del mercato interno europeo.
LE FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il PPWR introduce un approccio che interessa l'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione fino alla gestione del rifiuto.
In particolare, il Regolamento si propone di:
• ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato;
• migliorare la riciclabilità degli imballaggi;
• incrementare l'utilizzo di materiali riciclati, soprattutto nelle plastiche;
• favorire sistemi di riutilizzo e ricarica;
• armonizzare l’etichettatura e le informazioni destinate ai consumatori;
• limitare la presenza di sostanze pericolose negli imballaggi.
CHI È INTERESSATO
La nuova disciplina interessa l'intera filiera degli imballaggi coinvolgendo:
• produttori;
• importatori;
• distributori;
• commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
• operatori dell'e-commerce;
• pubblici esercizi;
• imprese che utilizzano imballaggi per la vendita o la spedizione dei propri prodotti.
Anche molte piccole e medie imprese saranno interessate dall’applicazione del Regolamento, pur con obblighi differenziati in funzione del ruolo ricoperto nella filiera.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
1. Riduzione degli imballaggi
Gli imballaggi dovranno essere progettati limitando peso e volume allo stretto necessario, evitando componenti superflui e spazi vuoti non giustificati. Molti dei requisiti tecnici e dei relativi obblighi applicativi entreranno tuttavia in vigore secondo le tempistiche previste dal Regolamento e dai successivi atti di esecuzione della Commissione europea.
2. Imballaggi riciclabili
Progressivamente tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno soddisfare requisiti di progettazione tali da consentirne un riciclo efficace. La Commissione europea definirà criteri tecnici e classi di prestazione che costituiranno riferimento per gli operatori economici.
3. Contenuto minimo di materiale riciclato
Per numerose tipologie di imballaggi in plastica sono previsti obiettivi minimi di contenuto di plastica riciclata post-consumo, con decorrenze differenziate che entreranno in vigore negli anni successivi.
4. Riutilizzo e sistemi di ricarica
Il Regolamento promuove modelli di riutilizzo degli imballaggi, soprattutto in alcuni comparti commerciali e logistici.
Per il settore della ristorazione e dell'asporto sono previste specifiche misure finalizzate a favorire:
• l'utilizzo di contenitori riutilizzabili;
• sistemi di refill;
• la progressiva riduzione di alcune tipologie di imballaggi monouso.
Anche tali disposizioni saranno applicate secondo le decorrenze previste dal Regolamento.
5. Nuove regole di etichettatura
Saranno introdotti sistemi armonizzati di etichettatura degli imballaggi per facilitare:
• la raccolta differenziata;
• il corretto conferimento da parte dei consumatori;
• l'identificazione dei materiali.
È inoltre previsto il ricorso a strumenti digitali, quali QR Code o supporti equivalenti, per mettere a disposizione informazioni aggiuntive. Anche questi obblighi decorreranno secondo il calendario previsto dal Regolamento.
6. Restrizioni per alcune sostanze
Il Regolamento rafforza le limitazioni relative alla presenza di sostanze pericolose negli imballaggi, con particolare attenzione alla tutela della salute e alla riciclabilità dei materiali.
GLI ADEMPIMENTI APPLICABILI DAL 12 AGOSTO 2026
Dal 12 agosto 2026, data di applicazione generale del Regolamento (UE) 2025/40, per la maggior parte delle imprese entreranno in vigore obblighi ancora limitati, concentrati principalmente sulla conformità degli imballaggi utilizzati.
In particolare, le imprese dovranno:
• utilizzare imballaggi conformi ai requisiti previsti dal Regolamento;
• verificare, ove disponibile, la documentazione e le dichiarazioni di conformità rilasciate dai fornitori;
• astenersi dal mettere a disposizione sul mercato imballaggi di cui sia nota la non conformità, collaborando con i fornitori e con le autorità competenti nei casi previsti dalla normativa;
• verificare, per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, il rispetto delle limitazioni previste in materia di PFAS.
Restano invece differiti gli obblighi relativi all'etichettatura armonizzata, al contenuto minimo di materiale riciclato, al riutilizzo, alla riduzione degli spazi vuoti negli imballaggi destinati all'e-commerce e ai divieti riguardanti alcune tipologie di imballaggi monouso, che entreranno progressivamente in vigore secondo il calendario stabilito dal Regolamento.
COSA CAMBIA PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO
Per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, l'impatto iniziale del Regolamento sarà prevalentemente di natura organizzativa.
Sarà infatti necessario prestare maggiore attenzione alla gestione degli acquisti degli imballaggi, privilegiando fornitori in grado di garantire la conformità alla normativa e conservando l'eventuale documentazione tecnica resa disponibile.
Gli operatori del settore alimentare dovranno inoltre verificare insieme ai propri fornitori il rispetto delle nuove limitazioni relative ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.
Le innovazioni più significative del PPWR, quali i requisiti di riciclabilità, il contenuto minimo di materiale riciclato, gli obiettivi di riutilizzo e l'etichettatura armonizzata, produrranno invece effetti in modo graduale negli anni successivi.
Le imprese dell'e-commerce possono sin d'ora valutare possibili interventi di ottimizzazione degli imballaggi utilizzati per le spedizioni, così da prepararsi ai futuri adempimenti.
TEMPISTICHE
Le principali scadenze possono essere così sintetizzate:
• 11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento;
• 12 agosto 2026: applicazione generale della maggior parte delle disposizioni;
• dal 2027 al 2030: entrata in vigore progressiva dei diversi obblighi previsti dal Regolamento e dei relativi atti di esecuzione della Commissione europea;
• dal 2030 in poi: piena operatività di numerosi obiettivi in materia di riciclabilità, contenuto di materiale riciclato e riutilizzo.
LE ATTIVITÀ CONSIGLIATE ALLE IMPRESE
Pur in presenza di un'applicazione graduale delle nuove disposizioni, è opportuno che le imprese:
• effettuino una ricognizione degli imballaggi attualmente utilizzati;
• si confrontino con fornitori e produttori per acquisire informazioni sulla conformità degli imballaggi al Regolamento;
• richiedano, ove disponibile, la documentazione attestante la conformità degli imballaggi acquistati;
• monitorino l'emanazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, che definiranno numerosi aspetti tecnici ancora non disciplinati;
• programmino con adeguato anticipo gli eventuali adeguamenti organizzativi e contrattuali richiesti dalle future scadenze.
• Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la sezione dedicata sul sito di CONAI: