24.08.2026
Nelle aziende e nelle unità produttive con più di 15
lavoratori, il Datore di Lavoro deve indire, almeno una volta all’anno,
la riunione periodica prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 81/08.
Durante l’incontro vengono esaminati i principali aspetti della gestione della
sicurezza aziendale e deve essere redatto un verbale.
Quali soggetti partecipano, quali argomenti devono essere trattati e cosa è
opportuno riportare nel documento?
QUANDO È OBBLIGATORIA LA RIUNIONE PERIODICA E CHI PARTECIPA?
Oltre a essere indetta almeno una volta all’anno nelle
aziende e nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la riunione
periodica deve essere convocata in occasione di significative variazioni
delle condizioni di esposizione ai rischi, compresa l’introduzione di nuove
tecnologie che possano incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, nelle unità produttive fino a 15 lavoratori, la riunione
può essere richiesta dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
All’incontro partecipano il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ), il Medico Competente, ove nominato, e il RLS.
QUALI ARGOMENTI DEVONO ESSERE ESAMINATI?
Durante la riunione i partecipanti affrontano i seguenti temi:
La riunione consente di verificare l’adeguatezza delle misure di prevenzione e programmare gli interventi di miglioramento. Il relativo verbale rappresenta inoltre un’evidenza della gestione attiva della sicurezza, utile in occasione di audit (es. ISO 45001 ) e per la pianificazione dell’attività formativa.
COSA DEVE CONTENERE IL VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA E COME COMPILARLO
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che della riunione deve essere redatto un verbale, disponibile per la consultazione dei partecipanti. Il facsimile predisposto da Vega Engineering riporta i dati dell’azienda, la data e l’orario dell’incontro, gli estremi della convocazione e i nominativi dei partecipanti. L’ordine del giorno del modello consente di documentare:
La parte conclusiva riporta l’orario di chiusura e le firme dei partecipanti, rendendo il documento uno strumento concreto per verificare nel tempo l’attuazione delle misure concordate.
COME SI VERIFICA L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE?
Come previsto dalla Parte 7 dell’ASR 2025, la verifica dell’efficacia serve ad accertare, a distanza di tempo dal corso di formazione e durante l’attività lavorativa, che conoscenze e competenze acquisite siano tradotte in comportamenti sicuri e nella corretta applicazione di procedure e protocolli.