Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche’ per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.
DEFINIZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ad una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Accordo Stato Regioni 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per la quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
Modulo giuridico - normativo (1 ora)
Modulo tecnico (2 ore)
Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
Lavoratori, titolari di azienda, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti e lavoratori autonomi che utilizzino anche in maniera saltuaria il trattore agricolo o forestale.
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